Termini e condizioni di vendita: ecco le modifiche al Codice del Consumo

termini e condizioni

Per redigere correttamente termini e condizioni contrattuali per un sito web e-commerce, è necessario conoscere la disciplina prevista in proposito dalla normativa nazionale e in particolare dal Codice del Consumo, recentemente modificato e integrato per intervento del legislatore europeo.

 

Come scrivere termini e condizioni?

La complessità di tale argomento rende sempre meno professionale l’uso (purtroppo comune) di cercare un “fac simile termini e condizioni” in rete o copiare termini e condizioni di soggetti concorrenti: ogni azienda ha le proprie caratteristiche e pone in essere precise scelte commerciali ed amministrative, che rendono necessario redigere a propria misura termini e condizioni di vendita.

 

Le modifiche al codice del consumo per termini e condizioni di vendita.

Come sopra accennavamo, nella disciplina del rapporto tra l’azienda e il cliente-consumatore, il D.lgs 170/2021 ed il D.lgs 173/2021 hanno introdotto rilevanti novità comportando, rispettivamente, l’integrale sostituzione del Capo I-Titolo III- Parte IV (art 128-135 septies) ora titolato “Della vendita dei beni” e l’introduzione del Capo I bis (art 135 octies – 135 vicies ter) titolato “Dei contratti di fornitura del contenuto digitale e di servizi digitali”.

 

Termini e condizioni d’uso tra imprese e consumatori.

La normativa europea ha perseguito principalmente la finalità di garantire un equilibrio tra il conseguimento di un elevato livello di protezione dei consumatori e la promozione della competizione tra le imprese, nonché di rimuovere le divergenze rilevanti tra le disposizioni nazionali, stabilendo norme comuni sulla conformità dei beni al contratto, sui rimedi in caso di difetto di conformità, sulle modalità di esercizio di tali rimedi e sulle garanzie commerciali.

 

Termini e condizioni: le modifiche al Codice del Consumo.

Analizzando le modiche principali, possiamo osservare che:

  • l’Art 128 determina l’ambito di applicazione e le definizioni relative alla vendita di beni. La norma amplia la definizione di venditore (da intendersi come qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di vendita richiamati dal comma 1 dello stesso articolo), comprendendo anche “il fornitore di piattaforme se agisce per finalità che rientrano nel quadro della sua attività e quale controparte contrattuale del consumatore per la fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali”, ed amplia la definizione di bene comprendendovi anche i beni con elementi digitali. Giova ricordare che secondo la definizione del Codice del Consumo (Art 3), “consumatore” è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
  • l’Art 129 definisce i requisiti soggettivi ed oggettivi di conformità dei beni al contratto. In proposito interessante è la rilevanza, tra tali criteri, della conformità dell’imballaggio della merce, delle istruzioni per l’installazione o altre istruzioni e della quantità del bene;
  • l’Art 130, ora rubricato “obblighi del venditore e condotta del consumatore” è integrato, relativamente ai beni con elementi digitali, con appositi obblighi per l’aggiornamento degli stessi.
  • Art 133 disciplina la “responsabilità del venditore” che il consumatore può invocare per qualsiasi vizio di conformità del bene (anche in relazione ai beni con elementi digitali) esistente al momento della consegna e che si manifesta entro due anni. Resta la facoltà di agire entro 26 mesi dalla consegna (in caso di beni usati le parti possono convenire un termine prescrizionale non inferiore a 1 anno), ma non è più previsto l’obbligo del consumatore di denunciare i vizi entro due mesi dalla scoperta;
  • l’Art 135 prevede l’estensione della presunzione che il difetto di conformità esistesse già al momento della consegna del bene se si manifesta entro un anno (non più sei mesi) da quel momento;
  • come si evince dagli Art 135 bis – 135 quinquies, il Legislatore ha uniformato li strumenti di tutela oggi costituiti da riparazione o sostituzione del bene, risoluzione del contratto o riduzione del prezzo;
  • l’Art 135 septies, rinviando alle disposizioni del codice civile in tema di formazione, validità ed efficacia dei contratti, prevede un esplicito riferimento in favore del consumatore al risarcimento del danno.

 

Come è possibile evincere dalle novità sopra sintetizzate, sono molto rilevanti le modifiche introdotte nell’ottica di una maggiore uniformità con la normativa europea (Direttiva UE 2019/770 e Direttiva UE 2019/771). All’introduzione di tali modifiche consegue dunque la necessità, per l’azienda, di rivedere ed aggiornare le proprie condizioni di vendita nel rispetto delle nuove disposizioni del Codice del Consumo.

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